Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Art. 114-bis. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa.
      La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Province e lo Stato.
      Alle Province sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa e amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con legge costituzionale e denominati "Statuti di autonomia"».